IL SOTTOSEGRETARIO
                     DELEGATO PER LE AREE URBANE
                 E METROPOLITANE E PER ROMA CAPITALE
  Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, recante "interventi  per  la
realizzazione  di  itinerari  ciclabili  e  ciclopedonali  nelle aree
urbane";
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  della  predetta  legge  che   prevede
l'ammissione a contributo degli interventi in conto capitale a favore
dei  comuni  che  realizzino,  completino,  amplino  o  ristrutturino
itinerari ciclabili o ciclopedonali mirati al decongestionamento  del
traffico  veicolare  a  motore  nei  centri  storici,  anche mediante
interscambio con sistemi di trasporto collettivo;
  Visto il decreto 6 luglio 1992 con il quale  e'  stato  emanato  il
regolamento  concernente  l'ammissione  a  contributo  statale  e  la
determinazione della relativa misura a favore di itinerari ciclabili,
realizzati in attuazione all'art. 3, comma 2, della legge  28  giugno
1991, n. 208;
  Visto il decreto 25 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 84/1993), con
il  quale,  nell'ambito delle complessive risorse di lire 50 miliardi
preordinate per lo  scopo  dall'art.  1,  comma  2,  della  legge  n.
208/1991, e' stato fissato il limite di spesa per ciascuna regione;
  Visto  l'art.  12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
interventi correttivi  di  finanza  pubblica,  con  il  quale  si  e'
disposto  il  trasferimento  alle  regioni  delle  competenze e delle
risorse, stanziate a decorrere dal 1  gennaio  1994,  in  materia  di
piste ciclabili;
  Considerata  la  direttiva  adottata dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 30 marzo  1994  con  la  quale  ai  sensi  del  gia'
richiamato  art.  12  della legge n. 537/1993, vengono posti a carico
dello stanziamento di lire 20 miliardi di cui al capitolo 7878/Tesoro
- gestione residui 1992, gli itinerari ciclabili adottati dai  comuni
ed approvati dalla regione competente entro il 31 dicembre 1993, come
da allegato A;
  Considerata  l'opportunita'  di  disciplinare  le  procedure per la
erogazione dei contributi di cui all'art. 3  della  legge  28  giugno
1991,  n.  208, secondo le modalita' previste dall'art. 5 del decreto
ministeriale 6 luglio 1992, n. 467;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
20  marzo  1995  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Nicola  Scalzini  vengono
delegate  le funzioni in materia di aree urbane e metropolitane, Roma
capitale, nonche' la promozione per le piu' opportune iniziative  per
il Giubileo del 2000;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Ministro  del  tesoro con nota 14
dicembre 1994, n. 211711;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Beneficiari
  1. Beneficiari dei contributi di cui al "fondo per il finanziamento
degli interventi relativi ad itinerari ciclabili o ciclopedonali"  ai
sensi  della  direttiva adottata dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 30 marzo 1994, sono i comuni quali soggetti attuatori  del
programma  regionale,  cosi'  come  quantificato in allegato A che ha
formato   oggetto  di  istruttoria  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.